Cambio di residenza o di abitazione - Montaguto
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Cambio di residenza o di abitazione
Nuove modalità in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 si applicano le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte dall’articolo 5 del decreto legge 09.02.2012, n. 5 convertito in legge 04.04.2012, n. 35.
Tali disposizioni riguardano:
- il cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall’estero;
- il cambio di abitazione all’interno del Comune
- il trasferimento della residenza all’estero.
- il cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall’estero;
- il cambio di abitazione all’interno del Comune
- il trasferimento della residenza all’estero.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio residenza o cambio abitazione (utilizzando gli appositi modelli allegati che dovranno essere necessariamente compilati almeno nella parte obbligatoria pena l'irricevibilità della domanda) con le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Montaguto;
- raccomandata all’indirizzo: Comune di MONTAGUTO - Corso Umberto I n. 5 - 83030 MONTAGUTO ( AV );
- posta elettronica: comunedimontagutoav@virgilio.it
- posta elettronica certificata: servizidemografici.montaguto@asmepec.it
- fax: 0825/862921
La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Procedimento
E' rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 241/00 e recante l’informazione degli accertamenti che verranno svolti e la durata del procedimento.
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, a registrare la dichiarazione resa, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende confermata.
Qualora le verifiche diano esito negativo o si accerti la mancanza di requisiti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto. L’interessato ha diritto a presentare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione anagrafica precedente.
Il Comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificati di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.
E' rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 241/00 e recante l’informazione degli accertamenti che verranno svolti e la durata del procedimento.
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, a registrare la dichiarazione resa, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende confermata.
Qualora le verifiche diano esito negativo o si accerti la mancanza di requisiti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto. L’interessato ha diritto a presentare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione anagrafica precedente.
Il Comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificati di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
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